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ARCAO
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHEOLOGICA di OGGIONO
​
Associazione Culturale Archeologica di Oggiono ETS
STATUTO
Costituzione - Denominazione - Sede
ARTICOLO 1
Denominazione e regime giuridico
1. È costituita l’” Associazione Culturale Archeologica di Oggiono”, Associazione E.T.S.,
chiamata per brevità ARCAO.
2. L’Associazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “ente del terzo settore” o l’acronimo “E.T.S.”
dal momento dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L’associazione è un’organizzazione autonoma e apolitica che non persegue scopi di lucro.
4. L’associazione ha carattere volontario e ha durata indeterminata; è regolato dalle vigenti
norme di legge in materia e dal presente statuto.
ARTICOLO 2
Scopi e operatività
L’Associazione persegue come finalità la promozione di iniziative atte a conoscere e a
salvaguardare il patrimonio culturale, archeologico, artistico e monumentale del territorio.
Per realizzare i propri scopi può, a titolo meramente esemplificativo:
a) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale; con le modalità che il club riterrà utili nel
rispetto della normativa vigente;
b) partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità;
c) svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale purché ad esse secondarie
e strumentali e nel rispetto dei vincoli di Legge. Tali attività sono deliberate dal Consiglio
Direttivo nel rispetto delle linee di indirizzo assembleari;
d) fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di diritto pubblico,
ad eccezione di argomenti di carattere politico e religioso, che non saranno argomenti di
discussione fra i soci.
Per il conseguimento di tali finalità l’Associazione:
a) adotta una struttura organizzativa adeguata;
b) svolge le attività necessarie od utili per il raggiungimento delle proprie finalità senza fini di
lucro;
c) raccoglie contributi e sovvenzioni pubbliche o da privati vincolate al raggiungimento delle
proprie finalità dirette a terzi.
Può svolgere ogni altra attività, anche commerciale, purché secondaria e diretta alla migliore
attuazione delle finalità e delle attività sopra menzionate.
È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate all’art. 5, comma 1 del D.Lgs.
3 luglio 2017 nr. 117, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, che comunque non
possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali.
L’Associazione non ha scopo di lucro: i proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere ripartiti fra gli associati, neppure in forme indirette.
Ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato a favore delle attività istituzionali sopra
previste.
ARTICOLO 3
Sede legale
La sede legale è stabilita in OGGIONO.
La sede legale potrà essere cambiata con delibera del Consiglio Direttivo.
Di tale variazione deve essere data tempestiva informazione agli Organismi competenti che
gestiscono albi e registri a cui l’Associazione risulti iscritta.
ARTICOLO 4
Soci
A. Ammissione a socio
ï‚· In conformità a quanto stabilito dal regolamento, ove approvato, ogni persona
maggiorenne, che condivida gli scopi, intenda impegnarsi per la loro realizzazione, accetti
il presente statuto e il regolamento interno, può diventare socio di questa Associazione.
ï‚· La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale
deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
ï‚· Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato.
B. Diritti e doveri degli associati
ï‚· I soci hanno diritto:
a) di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai
Regolamenti dell’Associazione;
b) di partecipare alle Assemblee;
c) di accedere ai libri sociali, presentando richiesta scritta al Segretario dell’Associazione.
ï‚· I soci hanno il dovere di:
a) rispettare il presente Statuto e tutti i Regolamenti dell’Associazione;
b) osservare le delibere adottate dagli organi sociali;
c) pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
d) svolgere le attività associative preventivamente concordate;
e) mantenere sempre e ovunque un comportamento conforme alle finalità
dell’Associazione.
C. Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde:
a) per decesso;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte per recesso volontario;
d) per esclusione.
Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina
e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di
regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività
prolungata.
La perdita di qualifica dei soci nei casi b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in
caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della
prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di
tempo per fare ricorso all’Assemblea
ARTICOLO 5.
Dimensioni dell’Associazione
L’Associazione deve avere al suo interno almeno 7 soci, numero minimo richiesto dalla
legislazione vigente.
ARTICOLO 6.
Organi
1. Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di controllo e/o di revisione se nominati.
Possono essere costituiti comitati, gruppi di lavoro, sezioni speciali o altre forme organizzative
secondo quanto previsto nel regolamento.
Tutte le cariche statutarie inerenti gli Organi dell’Associazione e le strutture di cui al precedente
comma sono onorifiche e gratuite, per cui non può essere attribuito a queste e a nessun altro
associato, alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ove specificamente
deliberato.
ARTICOLO 7
L’Assemblea
1. L’Assemblea è l’organo sovrano di governo dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, ed in sua assenza dal Vicepresidente, e si
riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
può altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o
quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci.
3. La convocazione deve effettuarsi mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo ad
assicurare la ricezione da parte del socio e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e la
data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno
ventiquattrore dopo la prima; la convocazione deve essere inviata a ciascun socio almeno
otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
4. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
5. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli
associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione
presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria
sono prese a maggioranza dei voti. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
definisce il programma generale annuale di attività;
procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive, determinandone
previamente il numero dei componenti;
determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il
funzionamento dell’Associazione;
delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 4, lettera c);
discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
6. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento
dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
di almeno due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei
presenti/delegati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di
almeno un terzo degli Associati e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei
presenti/delegati.
7. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci che, al momento della convocazione,
risultino in regola con i pagamenti delle proprie quote. È ammessa la partecipazione
all’Assemblea per delega ad altro socio; ciascun socio può essere portatore di una sola
delega.
8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua assenza, dal
Vicepresidente.
Segretario dell’Assemblea, di norma, è il segretario dell’Associazione, in sua assenza
nomina un Segretario dell’Assemblea. Quando opportuno il Presidente può nominare due
Scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle presenze ed in genere il
diritto di intervento in Assemblea.
9. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per
alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio
segreto su scheda.
10. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
11. Delle riunioni dell’assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario
dell’Assemblea stessa. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ARTICOLO 8.
Consiglio Direttivo
a) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a quindici
componenti, determinato di volta in volta dall’assemblea dei soci; esso dura in carica 3
esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
b) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui
deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La
convocazione è fatta a mezzo lettera a mano o in via telematica almeno 3 giorni prima
della riunione.
c) Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
d) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto
del Presidente vale il doppio.
e) Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
f) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone
in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che
non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello
specifico:
• elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
• elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
• nomina il tesoriere e il segretario;
• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
• predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
• presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione, il rendiconto
economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni,
i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio
preventivo per l’anno in corso;
• conferisce procure generali e speciali;
• propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli
organi sociali;
• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
• delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 4 lett. C).
f) In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo
provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa
fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
ARTICOLO 9.
Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura
in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a
qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento
le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica
del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dall’avvenuto provvedimento. Qualora il Consiglio
Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde
personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione e della
tenuta del registro della cassa su cui segnare in maniera cronologica le entrate e le uscite
dell’attività dell’Associazione, che serviranno per la redazione del bilancio/rendiconto annuale.
Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte
dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di
Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
ARTICOLO 10.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
1. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di
ogni anno, il Consiglio presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria il rendiconto
economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio dal quale dovranno risultare i
beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni
pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
f) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,
anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore
di attività istituzionali statutariamente previste.
3. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno
per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la
sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
ARTICOLO 11.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso, su proposta del Consiglio Direttivo,
dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art.7 c.6. In tal caso, il patrimonio, dopo
la liquidazione, previo parere positivo dell’Autorità preposta, sarà devoluto ad altra
associazione ETS con finalità analoghe, secondo le disposizioni deliberate dall’Assemblea
degli associati e salvo diversa disposizione di legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
ARTICOLO 12.
Norma finale
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per
quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e dai principi generali
dell’ordinamento giuridico.
Oggiono, 30 Ottobre 2020
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